Normativa

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 14 DPR 601/73 – nota 1
art.26 del D.Lgs 14 dicembre 1947 n. 1577.(Legge Basevi) – nota 2
Art. 12 L. 904/77 – nota 3 art. 9 tab. B DPR.131 – nota 4
art. 11 DPR 601/73 – nota 5
art.23 del D.Lgs 1577 – nota 6
art. 10 DPR 601/73 – nota 7 D.L. 27/4/90 n. 90 conv, nella L. 165/90 – nota 8
art. 66 DL 30 /7/93 – nota 9
art. 12 DPR 601/73 nota 10
art.10 n. 27-ter del DPR 633/72 – nota 11 tab. A parte II n. 41- ter – nota 12 art.17 DL 15/12/97 e succ. modificazioni – nota 13
riforma 2003 del diritto societario delle società cooperative ;
Le principali leggi che prevedono finanziamenti agevolati per le cooperativeLegge 49/85 Per cooperative nate da crisi aziendali
L. 949/52 Finanziamenti a medio termine per imprese settore agro-industriale o industriale
L. 1329/65 (Sabatini) per investimenti in attrezzature
L. 68/92 Per investimenti settore autotrasporto à
L. 215/92 Per imprenditoria femminile

LE COOPERATIVE DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
La “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative” (D.Lgs. n. 6/2003) rappresenta senza dubbio un fatto di grande rilievo nella storia del diritto societario italiano e del diritto cooperativo in particolare. Gli aspetti più innovativi riguardano principalmente:
• l’introduzione del concetto della Mutualità Prevalente;
• le maggiori incombenze a carico degli Amministratori;
• la possibilità di costituzione del Gruppo Cooperativo Paritetico, tra più cooperative appartenenti anche a diverse categorie;
• la possibilità di emissione di Strumenti Finanziari, nel rispetto della disciplina delle SPA, precisando nello Statuto i diritti di partecipazione e patrimoniali eventualmente attribuiti ai possessori (le cooperative che faranno riferimento alla disciplina prevista per le SRL possono, invece, offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti partecipativi, solo a investitori qualificati, fondi mutualistici e fondi pensione costituiti da società cooperative);
• l’adozione dell’Albo Nazionale delle Cooperative (il quale va a sostituire sia il Registro Prefettizio che lo Schedario Generale della Cooperazione): un elenco anagrafico di tutte le Cooperative ed i Consorzi aventi sede sul territorio nazionale, diviso in due sezioni distinte in base alla presenza o meno del requisito della mutualità;

L’intento principale del legislatore è quello di creare una netta separazione tra le società cooperative a prevalente scopo mutualistico (o a mutualità prevalente) e quelle che, invece, perseguono fini di lucro oltre determinati limiti quantitativi. In effetti è vero che il principale connotato qualificante della cooperativa consiste nella creazione di utilità a favore dei soci, ma ciò non significa che essa non possa operare anche con terzi e che lo scopo mutualistico non possa convivere con finalità lucrative.

Tale contrapposizione si basa essenzialmente su un’opzione statutaria (la cosiddetta “clausola di non lucratività”) e su un’opzione gestionale (il concetto di “prevalenza”), le quali presuppongono l’esistenza e la persistenza di un modello di base, che può essere arricchito contrattualmente e che costituisce l’ossatura del sistema. Le nuove norme offrono ampia discrezione agli organi deliberativi delle cooperative stesse relativamente alla facoltà di appartenere, fin dalla fase di costituzione, ad una categoria piuttosto che all’altra, specificando però che soltanto le cooperative a mutualità prevalente possono godere di tutte le agevolazioni previste per questo tipo societario, ivi comprese quelle di natura fiscale: le cooperative diverse (o a mutualità non prevalente) non possono più usufruire delle agevolazioni tributarie, pur continuando a godere di altre disposizioni di favore in materia soprattutto finanziaria e previdenziale.

Criteri per la definizione della prevalenza
Sono “Cooperative a Mutualità Prevalente” le società che:
• svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci (consumatori o utenti di beni e servizi);
• si avvalgono in misura prevalente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
• si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, prevalentemente degli apporti di beni e servizi da parte dei soci;
• sono tenute ad iscriversi in un apposito albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, e a prevedere nei loro statuti i seguenti vincoli:
– divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5%;
– divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore al 2% rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
– divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
– obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Fondo Promocoop nel caso dell’U.N.C.I.).

Condizioni di prevalenza
Gli amministratori ed i sindaci, ove presenti, hanno l’onere di documentare in Nota Integrativa al bilancio la condizione di “prevalenza” della mutualità, accertando i seguenti parametri contabili, a seconda della tipologia di cooperativa in cui operano:• I ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso soci devono risultare superiori al 50% del totale complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, riportato dalla voce A1 del Conto Economico.
• Il costo del lavoro dei soci deve risultare superiore al 50% del costo complessivo della manodopera impiegata, riportato dalla voce B9 del Conto Economico.
• Il costo dei beni o servizi ricevuti dai soci, ovvero da questi conferiti, deve risultare superiore al 50% del costo totale delle merci, materie prime, sussidiarie, o dei servizi, di cui alle voci B6 e B7 del Conto Economico.Qualora per due esercizi consecutivi non vengano rispettate le condizioni di prevalenza, ovvero nel caso in cui vi sia una modifica delle previsioni statutarie sulla distribuzione di utili e riserve, la cooperativa perde la qualifica di “cooperativa a mutualità prevalente” e le relative agevolazioni fiscali.
Altra novità di rilevo riguarda la possibilità di trasformare, sia pure a certe condizioni, le cooperative in società lucrative.

Risvolti patrimoniali legati all’introduzione del concetto della prevalenza
Il concetto della “Prevalenza” lascia spazio alla cooperativa di operare non esclusivamente per i soci, ma solo prevalentemente (rispettando il limite fisso del 50% + 1 del parametro di riferimento), consentendo che l’attività possa essere svolta anche a favore di terzi, il cui apporto risulta spesso fondamentale come fonte di finanziamento aggiuntiva.

Ciò comporta la definitiva consacrazione della possibile presenza, accanto allo scopo mutualistico, di un movente lucrativo, caratterizzato dal conseguimento di utili, differentemente divisibili nel caso la cooperativa sia a mutualità prevalente o meno:
• nel primo caso l’art. 2514 stabilisce un divieto generale di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;
• nel secondo caso (cooperative diverse) l’art. 2545 quinquies comma 1 lascia all’autonomia statutaria la facoltà di stabilire la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori, imponendo solo che tale operazione possa essere realizzata esclusivamente se l’indebitamento non eccede il limite di un quarto del patrimonio netto della società.

A fronte di tale maggiore libertà statutaria nella distribuzione del patrimonio le cooperative a mutualità non prevalente perdono i vantaggi fiscali, relativi alla detassazione del reddito, tipici della forma cooperativa.